Lo sport dopo il nuovo DPCM

Le disposizioni a seconda delle zone

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021. Per le competizioni riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP rimangono consentiti gli allenamenti in tutte le zone e le gare nelle zone gialle ed arancioni. Nelle zone rosse consentita l’attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. Le disposizioni contenute nel Decreto saranno efficaci fino al 5 marzo 2021.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, sono consentiti gli allenamenti in tutte le zone, mentre le gare sono consentite solo nelle zone arancioni e gialle. Per lo svolgimento di gare ed allenamenti è necessario consultare i comunicati ufficiali del CSI e i relativi documenti.

Sospesi, invece, tutti gli altri eventi e competizioni che non rientrano nel circuito dei campionati nazionali. Nelle zone gialle ed arancioni è consentita l’attività motoria individuale all’aperto, mentre nelle zone rosse è consentita solo nei pressi della propria abitazione.

In allegato il testo del decreto e l’infografica CSI con la sintesi delle disposizioni previste per lo sport.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione FAQ del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Di seguito, in sintesi, la parte del decreto relativa all’ambito sportivo:

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. L’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del presente decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
 

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